Art. 1.
(Requisiti soggettivi di accesso).

      1. È prevista la corresponsione di un reddito sociale minimo in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

          a) residenza in Italia da almeno due anni;

          b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

          c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 5;

          d) appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25 mila euro per nuclei composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.

      2. Il reddito sociale minimo è corrisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite delle direzioni provinciali del lavoro.
      3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Ufficio centrale per il rilevamento dello stato di disoccupazione e per l'erogazione del reddito sociale minimo, con specifici compiti di coordinamento dell'attività delle direzioni provinciali del lavoro. L'Ufficio è istituito con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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